Statuto |
Scritto da Giulia |
Sabato 21 Novembre 2009 13:39 |
Statuto Art. 1. - E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata “LIBRANDO – Associazione culturale di promozione sociale”. L'Associazione può anche essere più brevemente designata con la denominazione “LIBRANDO”. Art. 2. - La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 Dicembre del 2108 (duemilacentotto). Potrà essere prorogata per decisione dell'Assemblea dei soci se per quella data lo stato della società mondiale avrà ancora bisogno di LIBRANDO. Art. 3. - L'Associazione LIBRANDO è una libera associazione di persone che intende proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana, civile e spirituale. Art. 4. - L'Associazione LIBRANDO per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività culturali e di informazione. Art. 5. - L'Associazione LIBRANDO. è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali,ne condividono lo spirito e gli ideali descritti nello Satuto a prescindere dalla propria nazionalità, etnia, appartenenza religiosa ed orientamento sessuale. Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida,espulsione della Associazione. Art. 7. - Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: beni, immobili e mobili; contributi; donazioni e I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Art. 9. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Art. 10. – Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Rappresentante legale. Art. 11. – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. Art. 12. – L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: elegge il Consiglio direttivo, approva il bilancio preventivi e consuntivo, approva il regolamento interno. Art. 13. – Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2/3 membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in caica 1 anno. Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione LIBRANDO Si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da: (per me si dovrebbe riunire almeno una volta al mese, minimo minimo) Art. 15. – Il Rapprensentante Legale dura in carica 1 anno ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo. Art. 16. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente Art. 17. – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Art. 18. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia
Follonica, 12 settembre 2008
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Ultimo aggiornamento Sabato 21 Novembre 2009 13:57 |
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