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Scritto da Giulia   
Sabato 21 Novembre 2009 13:39

LIBRANDO associazione culturale di promozione sociale


Statuto

Art. 1. - E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata “LIBRANDO – Associazione culturale di promozione sociale”. L'Associazione può anche essere più brevemente designata con la denominazione “LIBRANDO”.
LIBRANDO è una libera Associazione di fatto, apartitica, antirazzista, ecologista, contraria alle discriminazioni di genere ,internazionalista, regolata a norma del presente Statuto e dalle leggi vigenti in materia.
L'Associazione LIBRANDO ha sede a Follonica (Grosseto) in via Buonarroti 27.

Art. 2. - La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 Dicembre del 2108 (duemilacentotto). Potrà essere prorogata per decisione dell'Assemblea dei soci se per quella data lo stato della società mondiale avrà ancora bisogno di LIBRANDO.

Art. 3. - L'Associazione LIBRANDO è una libera associazione di persone che intende proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana, civile e spirituale.
L'Associazione LIBRANDO intende promuovere la cultura del ripudio della guerra, dell'antirazzismo, del rispetto e difesa del Pianeta Terra inteso come casa comune di tutta la comunità dei viventi. L'Associazione LIBRANDO intende promuovere l'affermazione dei diritti umani nel Mondo anche attraverso iniziative tese alla loro effettiva attuazione.
L'Associazione LIBRANDO intende dare il proprio contributo al cambiamento radicale della società mondiale.

Art. 4. - L'Associazione LIBRANDO per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività culturali e di informazione.

Art. 5. - L'Associazione LIBRANDO. è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali,ne condividono lo spirito e gli ideali descritti nello Satuto a prescindere dalla propria nazionalità, etnia, appartenenza religiosa ed orientamento sessuale.
I soci possono essere persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.
Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.
L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida,espulsione della Associazione.

Art. 7. - Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: beni, immobili e mobili; contributi; donazioni e
lasciti; rimborsi;attività marginali di carattere commerciale e produttivo; ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. – Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Rappresentante legale.

Art. 11. – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

Art. 12. – L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: elegge il Consiglio direttivo, approva il bilancio preventivi e consuntivo, approva il regolamento interno.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, l’eventuale scioglimento dell’Associazione e la sfiducia dei membri dell'Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. – Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2/3 membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in caica 1 anno.

Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione LIBRANDO Si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da: (per me si dovrebbe riunire almeno una volta al mese, minimo minimo)
il Rappresentane legale; da almeno la metà più uno dei componenti, su richiesta motivata; richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo; stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci. Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affliggere all’albo dell’Associazione.

Art. 15. – Il Rapprensentante Legale dura in carica 1 anno ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente
deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 17. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 18. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia

 

Follonica, 12 settembre 2008

 

Ultimo aggiornamento Sabato 21 Novembre 2009 13:57
 
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